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Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

 

Prot. A00DRCA.UFF.DIR 587/P Napoli, 18 maggio 2007


Destinatari

Oggetto: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Applicazione articolo 1, comma 587

Si trasmette integralmente il testo della nota di pari oggetto del capo di Gabinetto prot. AOOUFGAB n. 8049/FR del 18 Maggio 2007, per ogni opportuna conoscenza e per la parte di competenza:

Prot. AOOUFGAB n.8049/FR
Roma, 18 Maggio 2007

Oggetto: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Applicazione articolo 1, comma 587

L’articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che "Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, il numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante".
Le istituzioni scolastiche, a seguito dell’autonomia e della personalità giuridica loro attribuita a decorrere dal 1° settembre 2000, dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, sono da considerare "pubbliche amministrazioni" e ricadono pertanto nel campo di applicazione di tutte quelle norme dell’ordinamento che pongono adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni stesse. Peraltro la specifica disposizione sopra richiamata, mirata a fornire pubblicità e trasparenza alla partecipazione di amministrazioni pubbliche in società e consorzi, non sembra configurare una fattispecie suscettibile di trovare diffuso riscontro nelle scuole. Numerosi quesiti che le stesse hanno rivolto a questo Ministero e al Dipartimento della funzione pubblica hanno evidenziato la necessità di fornire chiarimenti idonei a ricondurre le varie fattispecie nell’ambito della configurazione giuridica loro propria
L’articolo 7 del citato D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi. Questi possono comportare scambi temporanei di docenti, individuano l’organo responsabile della gestione e delle risorse, la durata dei progetti e le risorse che ciascuna scuola partecipante mette a disposizione della rete.
Queste fattispecie, che sono quelle prevalentemente praticate con significativo livello di diffusione, non sembrano rientrare nell’ambito delle disposizioni di cui al comma 587 della legge finanziaria per l’anno 2007. Infatti si tratta di modalità organizzative realizzate all’interno del sistema scolastico nell’ambito delle complessive risorse che il bilancio dello Stato pone a supporto finanziario delle attività istituzionali.
La fattispecie giuridica cui si riferisce il comma 587 riguarda la partecipazione delle scuole, singolarmente o in rete, a consorzi o società esterne al sistema scuola con apporti finanziari e di risorse umane. Essa presuppone quindi l’esistenza di una pluralità di soggetti giuridici di diversa tipologia che si costituiscono in consorzi o in società alle quali una pubblica amministrazione partecipa nei modi e nelle forme ipotizzati dalla norma.
Per le istituzioni scolastiche ciò può verificarsi solo per quelle che si siano avvalse della facoltà prevista dal comma 10 del citato articolo 7 del D.P.R. 275/’99 che prevede proprio la possibilità per le stesse di aderire a consorzi pubblici e privati "per assolvere compiti istituzionali coerenti con il piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 3 e per l’acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo".
Ove tale facoltà sia stata esercitata e si sia concretizzata nel conferimento di risorse umane e/o finanziarie si configura la fattispecie prevista e disciplinata dalla norma della legge finanziaria.
In tal caso occorrerà procedere alle relative comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica e ciò avverrà con l’utilizzo della procedura informatica centralizzata utilizzata per le rilevazioni delle funzioni aggiuntive del personale della scuola. I relativi dati dovranno pertanto essere comunicati alla Direzione Generale per i sistemi informativi al fine di consentire la contestuale trasmissione al succitato Dipartimento dei dati relativi a tutto il territorio nazionale evitando comunicazioni singole suscettibili di appesantire la procedura di rilevazione e di inficiarne la sistematicità.
Le SS.LL. vorranno impartire alle dipendenti istituzioni scolastiche istruzioni conformi, fatta salva ogni eventuale diversa interpretazione del comma 587 che dovesse essere fornita dal Dipartimento della funzione pubblica.

Si ringrazia per la collaborazione

IL CAPO DI GABINETTO
Lucio Alberti

Distinti saluti

IL DIERETTORE GENERALE
Alberto Bottino

Destinatari:
Ai Sigg. Dirigenti
degli Uffici Scolastici Provinciali di
Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno
LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti delle istituzioni Scolastiche
della regione Campania
LORO SEDI

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