N. 04104/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01231/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1231 del 2015, proposto da:
Rosalba Sorrentino, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Napolitano, con domicilio eletto in Napoli, Via G. Rossini, n. 22;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;
nei confronti di
Filomena Nocera, Antonio Maiorano;
Antonella Pappalardo, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Annunziata, Gaetano Paolino, Anna Pina Micuccio, con domicilio eletto presso Maria Annunziata in Salerno, piazza S. Agostino, 29;
per l'annullamento
- del decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Campania, Uff. V - dirigenti scolastici, in data 18.12.2014 prot. n. AOODRCA.9248, che approva la graduatoria generale di merito del concorso bandito con ddg in data 13.7.2011, nella parte in cui attribuisce alla parte ricorrente 3,00 punti per titoli culturali e 2,30 per i titoli professionali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero e di Antonella Pappalardo;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell’ambito del concorso per 224 posti di dirigente scolastico nella Regione Campania bandito con decreto del 13.07.2011;
Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l’approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall’eventuale accoglimento del predetto gravame;
Considerato che la notifica individuale, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;
Atteso che l’art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;
Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il precedente di questa sezione, ordinanza n. 518/2015);
Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell’intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;
Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l’effettuazione della notifica per pubblici proclami:
- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrariva.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l’indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell’amministrazione competente (VI) l’indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l’Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell’elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall’amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione vene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l’Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l’amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell’elenco integrati dall’avviso.
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l’elenco integrati dall’avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall’amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l’attività di pubblicazione del ricorso sul sito.
Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro il 30 luglio, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori trenta giorni;
Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all’uopo alla pubblica udienza del 02.12.2015, riservata ogni altra decisione in rito, in merito e sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):
- dispone l’integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
- fissa per la continuazione della trattazione nel merito l’udienza pubblica del 2 dicembre 2015.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Anna Pappalardo, Consigliere
Michele Buonauro, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)