AFAM: le ultime novità introdotte dal Regolamento sul reclutamento

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Come è noto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 143 del 20 giugno 2024 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 24 aprile 2024 concernente il Regolamento sul reclutamento del personale delle istituzioni afam.

Segnaliamo le ulteriori novità introdotte in sede di stesura definitiva, rispetto alla versione oggetto dei pareri delle competenti commissioni parlamentari

  • le disposizioni del regolamento si applicano a decorrere dall’anno accademico 2025/2026. Conseguentemente, in sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale delle singole istituzioni è approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico entro il 15 maggio 2025.
  • eliminati i riferimenti alle Conferenze dei direttori sia all’art. 1 sulle “Definizioni”, sia all’art. 2 sull’abilitazione artistica nazionale riguardante i sorteggi in subordine dei componenti delle commissioni nazionali (comma 7). In quest’ultimo caso occorrerà sentire il CNAM il cui ruolo viene, pertanto, rafforzato
  • l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR),  esprimerà i propri pareri in merito ai decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca sull’abilitazione artistica nazionale, relativi alla definizione
    • di criteri e indicatori di valutazione dei candidati differenziati per settore concorsuale
    • di criteri per la positiva valutazione degli aspiranti commissari da parte dei nuclei di valutazione delle istituzioni
  • la valutazione dei reclami avverso il giudizio di mancata abilitazione deve essere effettuata entro 120 giorni
  • alle procedure concorsuali e comparative previste dal regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico.
  • I titolari dei contratti di ricerca (da non confondere con i ricercatori dell’area docente) non possono effettuare, nell’ambito dello svolgimento degli stessi, attività di docenza o di supporto alla didattica.
  • Gli incarichi conferiti a soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, nonché di riconosciuta esperienza e competenza, da parte dell’Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) e dell’Accademia nazionale di Arte drammatica, sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di trentasei mesi in relazione al medesimo incarico. 

A breve pubblicheremo le schede di lettura dell’intero provvedimento.


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